Dalla società di consulenza Soul Srl importanti indicazioni per richiedere il rimborso delle accise sull’energia elettrica 2010/2011 e sui termini di prescrizione

La sentenza della Cassazione del 23/10/2019 fornisce la possibilità di recuperare parte delle accise relative ai consumi di energia elettrica per il biennio 2010/2011. Un tema di interesse per molti manager, anche in questi giorni “critici”, trattandosi di fatto di un’importante opportunità di risparmio per le aziende.

Soul Srl, società di consulenza specializzata, sintetizza alcuni punti importanti che le imprese devono tenere in considerazione.

Nel 2011 la Commissione Europea ha ravvisato un’incompatibilità tra la norma europea e quella italiana in merito all’applicazione delle addizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica. L’Italia ha pertanto abolito con decorrenza 1/1/2012 dette addizionali provinciali.

Importi versati erroneamente

L’addizionale dell’accisa è stata applicata sul prelievo di energia elettrica fino alla data della sua abrogazione, cioè il 31 dicembre 2011. L’aliquota pagata in bolletta variava da Provincia a Provincia con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh.
Per consumi medi di 80.000 KWh al mese corrisponde a un importo recuperabile di circa 20.000 € per i due anni. Limite massimo 200.000KWh al mese a POD.

Giurisprudenza Corte di Cassazione

A fine anno 2019 la Corte di Cassazione, con due sentenze ravvicinate di ottobre (n. 27900/2019 e n. 27101/2019), ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme istitutive l’applicazione dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica, in quanto ritenute incompatibili con la normativa comunitaria (abolite nel 2012 proprio per questa ragione) confermando il diritto degli utenti finali di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato.

A chi va richiesto il rimborso?

Tra fornitore e Stato vige un rapporto tributario; tra fornitore e consumatore finale, invece, un rapporto civilistico.
Per questo motivo, il consumatore finale può richiedere il rimborso solo al fornitore e questo, a sua volta può rivalersi sull’Amministrazione finanziaria.
Se risultasse impossibile o difficile richiedere l’addizionale provinciale al fornitore, a causa della situazione in cui questi si trova, si può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria, dimostrando le circostanze che giustificano questa straordinaria legittimazione.

Prescrizione

Se l’azione da esperire è quella civilistica della ripetizione dell’indebito, vale a dire la restituzione della addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica che non era da pagare, il termine di prescrizione è di 10 anni dal pagamento e non quello di decadenza, ben più breve, previsto dei rapporti con lo Stato. Sempre Cass. 23 ottobre 2019, n. 27099, in merito alla addizionale provinciale sull’accisa, evidenzia proprio che “il consumatore si trova in una posizione di vantaggio, poiché può fruire di un termine di prescrizione ordinario per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso”.

Fonte: Ufficio Stampa Soul Srl

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